Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 141/2010 ai cambiavalute si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 115 del T.u.l.p.s.

Gli esercenti l’attività di cambiavalute comunicano l’inizio dell’attività all’Autorità competente, la quale accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.


Mediante tale comunicazione il cambiavalute dichiara, fra l’altro:

  • le caratteristiche fondamentali per qualificare o identificare l’attività svolta, quali il carattere dell’abitualità, un’adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del T.u.l.p.s.

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