NOTA BENE

L’OAM sta predisponendo i servizi informatici necessari per la gestione del nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro, che verrà istituito entro il 17 aprile 2025.
Le informazioni circa l’apertura del Registro e l’attivazione dei servizi per la presentazione delle istanze di iscrizione verranno tempestivamente pubblicate su questo portale.



Normativa di riferimento


Legge 17 gennaio 2000, n. 7

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, come modificato dal Decreto Legislativo n° 211 del 2024.


Decreto Legislativo n° 211 del 2024

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. (24G00222) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2025).



CHI DEVE ISCRIVERSI NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO - OPO


Sono tenute a effettuare l’iscrizione al Registro tenuto dall’OAM le persone giuridiche che intendono svolgere le attività rientranti nella Legge 17 gennaio 2000, così come modificato dal D.L. del 10 dicembre 2024, n. 211.



ATTENZIONE

Le persone giuridiche già iscritte nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’OAM, per poter svolgere anche l’attività di Operatore Professionale in Oro, dovranno iscriversi nel nuovo Registro OPO creando una nuova area privata dedicata su questo portale e presentando apposita istanza di iscrizione (modulo informatico da sottoscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante della società richiedente).




PERIODO TRANSITORIO


Ai sensi del Decreto Legislativo n° 211 del 2024, gli Operatori che già svolgono l’attività professionale in Oro, in quanto già autorizzati e iscritti nel Registro tenuto da Banca d’Italia, potranno beneficiare di un regime transitorio che consentirà, a fronte della presentazione dell’istanza di iscrizione nel nuovo Registro OAM, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del Registro, di continuare ad operare con l'attuale autorizzazione rilasciata da Banca d’Italia sino alla ricezione del provvedimento di iscrizione o diniego da parte dell’OAM.



Coloro i quali, invece, intendano avviare l’attività di Operatore Professionale in Oro e non risultano iscritti nel Registro tenuto da Banca d’Italia, dovranno presentare all’OAM l’apposita istanza di iscrizione nel nuovo Registro e attendere il provvedimento conclusivo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività.



PERCHÉ È NECESSARIA L’ISCRIZIONE


L’iscrizione al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro tenuto dall’OAM costituisce condizione essenziale per svolgere legalmente l’attività di Operatori professionali in oro. I soggetti non iscritti incorrono, infatti, nel reato di esercizio abusivo dell’attività.



REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE


L’iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa;
  • il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile (Euro 50.000,00).
  • oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di commercio di oro;
  • possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.


È, inoltre, richiesto quale requisito tecnico-informatico per la presentazione di istanze verso l’OAM, il possesso e corretto funzionamento di:

  • una casella di posta elettronica certificata (PEC), per il completamento della registrazione sul portale dell’Organismo con la creazione di un’apposita area privata;
  • una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione (per il legale rappresentante della società richiedente).


NOTA BENE

Per la registrazione sul portale dell’OAM e la creazione della propria area privata dedicata, è possibile utilizzare la medesima PEC utilizzata per la creazione di altre aree private dedicate (ad esempio, quella per gli Operatori Compro Oro).



COME PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO


Per la presentazione di istanze (iscrizione, variazione dati e cancellazione) relative al Registro degli Operatori Professionali in Oro, è necessaria e propedeutica la creazione di una propria area privata sul portale dell’Organismo, completando il processo dedicato di Registrazione al portale.

La disponibilità del servizio di Registrazione sarà successivamente e tempestivamente comunicata su questo portale.



1. REGISTRAZIONE AL PORTALE WEB DELL’OAM


Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà reso disponibile il servizio di Registrazione alla sezione dedicata agli Operatori Professionali in Oro del portale dell’Organismo.
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con sistema di identificazione a due fattori (clicca qui per maggiori informazioni), all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici a disposizione.


Il possesso e corretto funzionamento di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è requisito necessario per il completamento della registrazione.


NOTA BENE

Per la registrazione sul portale dell’OAM e la creazione della propria area privata dedicata, è possibile utilizzare la medesima PEC utilizzata per la creazione di altre aree private dedicate (ad esempio, quella per gli Operatori Compro Oro).

Per richiedere l’iscrizione nel Registro OPO, l’utente dovrà successivamente utilizzare il servizio dedicato, che verrà reso disponibile nella propria area privata.



2. RICHIESTA DI ISCRIZIONE


La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata all’Organismo esclusivamente per via telematica, utilizzando il servizio che verrà reso disponibile nell’area privata dedicata.

Per la sottoscrizione e corretta presentazione delle istanze all’Organismo, è richiesto il possesso e corretto funzionamento di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione (per il legale rappresentante della società richiedente).



NOTA BENE

Ogni altra informazione in merito alla gestione del Registro verrà tempestivamente pubblicata in questa sezione del portale dell’Organismo.

© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584

Vai all'inizio della pagina