NOTA BENE
L’OAM sta predisponendo i servizi informatici necessari per la gestione del nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro, che verrà istituito entro il 17 aprile 2025.
Le informazioni circa l’apertura del Registro e l’attivazione dei servizi per la presentazione delle istanze di iscrizione verranno tempestivamente pubblicate su questo portale.
Normativa di riferimento
Legge 17 gennaio 2000, n. 7
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, come modificato dal Decreto Legislativo n° 211 del 2024.
Decreto Legislativo n° 211 del 2024
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. (24G00222) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2025).
Sono tenute a effettuare l’iscrizione al Registro tenuto dall’OAM le persone giuridiche che intendono svolgere le attività rientranti nella Legge 17 gennaio 2000, così come modificato dal D.L. del 10 dicembre 2024, n. 211.
ATTENZIONE
Le persone giuridiche già iscritte nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’OAM, per poter svolgere anche l’attività di Operatore Professionale in Oro, dovranno iscriversi nel nuovo Registro OPO creando una nuova area privata dedicata su questo portale e presentando apposita istanza di iscrizione (modulo informatico da sottoscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante della società richiedente).
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 211 del 2024, gli Operatori che già svolgono l’attività professionale in Oro, in quanto già autorizzati e iscritti nel Registro tenuto da Banca d’Italia, potranno beneficiare di un regime transitorio che consentirà, a fronte della presentazione dell’istanza di iscrizione nel nuovo Registro OAM, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di apertura del Registro, di continuare ad operare con l'attuale autorizzazione rilasciata da Banca d’Italia sino alla ricezione del provvedimento di iscrizione o diniego da parte dell’OAM.
Coloro i quali, invece, intendano avviare l’attività di Operatore Professionale in Oro e non risultano iscritti nel Registro tenuto da Banca d’Italia, dovranno presentare all’OAM l’apposita istanza di iscrizione nel nuovo Registro e attendere il provvedimento conclusivo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
L’iscrizione al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro tenuto dall’OAM costituisce condizione essenziale per svolgere legalmente l’attività di Operatori professionali in oro. I soggetti non iscritti incorrono, infatti, nel reato di esercizio abusivo dell’attività.
L’iscrizione nel Registro degli Operatori Professionali in Oro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
È, inoltre, richiesto quale requisito tecnico-informatico per la presentazione di istanze verso l’OAM, il possesso e corretto funzionamento di:
NOTA BENE
Per la registrazione sul portale dell’OAM e la creazione della propria area privata dedicata, è possibile utilizzare la medesima PEC utilizzata per la creazione di altre aree private dedicate (ad esempio, quella per gli Operatori Compro Oro).
Per la presentazione di istanze (iscrizione, variazione dati e cancellazione) relative al Registro degli Operatori Professionali in Oro, è necessaria e propedeutica la creazione di una propria area privata sul portale dell’Organismo, completando il processo dedicato di Registrazione al portale.
La disponibilità del servizio di Registrazione sarà successivamente e tempestivamente comunicata su questo portale.
Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà reso disponibile il servizio di Registrazione alla sezione dedicata agli Operatori Professionali in Oro del portale dell’Organismo.
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con sistema di identificazione a due fattori (clicca qui per maggiori informazioni), all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici a disposizione.
Il possesso e corretto funzionamento di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è requisito necessario per il completamento della registrazione.
NOTA BENE
Per la registrazione sul portale dell’OAM e la creazione della propria area privata dedicata, è possibile utilizzare la medesima PEC utilizzata per la creazione di altre aree private dedicate (ad esempio, quella per gli Operatori Compro Oro).
Per richiedere l’iscrizione nel Registro OPO, l’utente dovrà successivamente utilizzare il servizio dedicato, che verrà reso disponibile nella propria area privata.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata all’Organismo esclusivamente per via telematica, utilizzando il servizio che verrà reso disponibile nell’area privata dedicata.
Per la sottoscrizione e corretta presentazione delle istanze all’Organismo, è richiesto il possesso e corretto funzionamento di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione (per il legale rappresentante della società richiedente).
NOTA BENE
Ogni altra informazione in merito alla gestione del Registro verrà tempestivamente pubblicata in questa sezione del portale dell’Organismo.
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584